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La Cassazione spiega come va calcolato il compenso per le collaborazioni giornalistiche

La Cassazione spiega come va calcolato il compenso per le collaborazioni giornalistiche

da:https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23969
Tutto ciò è previsto dall’articolo 2 del Contratto nazionale di lavoro FIEG/FNSI. IN CODA la sentenza.
30.10.2017/(Stampa romana) – La Corte di Cassazione entra nel merito del Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi e con una sentenza stabilisce come va calcolato il compenso per le collaborazioni giornalistiche previste dall’articolo 2: «La determinazione del compenso va operata non solo e non tanto in base al numero delle collaborazioni, che possono essere in realtà classificate sia articoli o servizi ed anche come mere notizie, ma considerando un compenso medio riguardo alla classificazione di tali diverse prestazioni, che vanno pertanto valutate anche nella loro “natura ed importanza”, come richiede la norma collettiva. Norma che richiede, altresì, la valutazione dell’impegno di frequenza delle collaborazioni, aspetto che non può che attenere alle modalità di svolgimento delle prestazioni, anche in termini temporali correlati all’importanza dell’argomento oggetto del servizio e dell’articolo trattato». Nella sentenza, relativa al contenzioso tra la giornalista bolognese Simona Spagnoli – attuale redattrice del quotidiano Il Resto del Carlino, ma all’epoca collaboratore ex art. 2 della redazione di Pesaro – la Suprema Corte richiama un proprio pronunciamento del 2011, con il quale ha precisato «che la figura del collaboratore fisso si caratterizza per un’attività giornalistica continuativa che ha per oggetto il controllo della notizia, la sua elaborazione e quindi la stesura del pezzo o dell’articolo, con modalità di acquisizione delle notizie e verifica delle stesse su un particolare tema, che non necessariamente devono essere espletate in redazione (cfr Cass. n.3037/2011) e che pertanto tale figura non è incompatibile con attività giornalistica svolta contemporaneamente anche per altre testate» e sottolinea che la determinazione del compenso «va operata non solo e non tanto in base al numero delle collaborazioni, che possono essere in realtà classificate sia articoli o servizi ed anche come mere notizie, ma considerando un compenso medio riguardo alla classificazione di tali diverse prestazioni, che vanno pertanto valutate anche nella loro “natura ed importanza”, come richiede la norma collettiva».  – Cassazione Sezione Lavoro sentenza n. 8256 del 30 marzo 2017 (Presidente Vittorio Nobile, relatore Laura Curcio) – Il link
 

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